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STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LIBERAZIONE ANIMALE"

Articolo 1 – Denominazione e sede
Ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266, della Legge Regionale 16 marzo 1994 n.11 e delle norme del codice civile in materia di associazioni è costituita l'associazione di volontariato denominata "Liberazione Animale". L'Associazione assume la qualifica di "Organizzazione di Volontariato"; una volta acquisita l'iscrizione nel Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, l'Associazione sarà considerata ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 L'Associazione ha sede nel Comune di Foggia, in Viale degli Aviatori n. 49. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative, sedi periferiche e/o uffici anche altrove sul territorio nazionale, nonché rappresentanze sia in Italia che all'estero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 – Carattere dell'associazione
L'Associazione, apartitica e aconfessionale, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni spontanee, personali e gratuite dei suoi aderenti e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, che si realizzano nel settore della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, dei diritti degli animali e dell'antispecismo, inteso quale naturale evoluzione del pensiero antirazzista, antisessista, antimilitarista e pertanto in assoluta antitesi con xenofobia, discriminazioni sessuali, sociali, etniche, culturali, religiose, ed in generale con il fascismo ed i totalitarismi di qualunque orientamento politico o natura. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. I rapporti tra i volontari sono ispirati ai principi di partecipazione, solidarietà umana ed animale, pluralismo, confronto e metodo democratico. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure quando ciò occorra per qualificare e/o specializzare l'attività da essa svolta.

Articolo 3 – Scopo ed oggetto
Riconoscendo nella scelta vegana un proprio principio fondante ed ispirandosi ai principi dell'antispecismo, l'Associazione opera concretamente al fine di promuovere e garantire il rispetto della vita, della dignità e della libertà di tutti gli animali umani e non umani, nonché quello della natura e dell'ambiente. Essa:

  • si batte per l'abolizione di tutte le pratiche ed attività fondate sullo sfruttamento e/o l'uccisione a qualsiasi fine degli animali di qualunque specie;
  • promuove attivamente la tutela dell'ambiente e della biodiversità, ampiamente intesa, quale fattore determinante per la salvaguardia della vita sul nostro pianeta;
  • combatte lo specismo lottando contro ogni forma di discriminazione, sfruttamento, prevaricazione e violenza, per il rispetto del diritto alla vita, alla libertà e alla dignità di ogni individuo umano e non umano;
  • diffonde una cultura della relazione tra animali umani e non umani orientata a forme di convivenza non conflittuali e non fondate sullo sfruttamento, nell'ottica del superamento di una visione antropocentrica e a favore di una cultura interspecifica e biocentrica che valorizzi la vita in tutte le sue forme;
  • promuove, anche a livello locale, la diffusione della cultura del rispetto dei diritti degli animali, vigilando, di concerto con le istituzioni e le autorità preposte, sull'osservanza delle norme vigenti in materia di benessere animale e sull'operato di strutture pubbliche e private operanti nel settore.

Per il conseguimento dei suoi fini statutari, l'Associazione:

  • promuove programmi educativi e di sensibilizzazione, leggi, convenzioni e trattati;
  • dà corso alle opportune azioni giudiziarie, tra cui azioni di diffida, denuncia e costituzione di parte civile nei giudizi in cui si procede per la violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente o per reati connessi o correlati, ricorsi contro provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli animali e dell'ambiente;
  • collabora attivamente con le istituzioni e le autorità preposte a garantire la tutela dei diritti degli animali e dell'ambiente, con le altre organizzazioni aventi finalità affini, nonché con le strutture pubbliche e private che si occupino di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione di animali di qualsiasi specie.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, l'Associazione potrà inoltre esercitare altre attività direttamente connesse a quelle istituzionali, quali:

  • l'ideazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di manifestazioni culturali, sociali, turistiche, sportive, convegni, simposi, dibattiti, conferenze, spettacoli, proiezioni audiovisive e cinematografiche, mostre artistiche e/o artigianali, raccolte di firme ed ogni altra iniziativa utile a promuovere la cultura del rispetto degli animali e delle tematiche antispeciste;
  • l'ideazione e lo svolgimento di corsi di educazione ai diritti degli animali e alle tematiche antispeciste presso gli istituti scolastici, le associazioni giovanili e in qualsiasi luogo ciò richiesto;
  • l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione – in proprio o attraverso terzi – di pubblicazioni, guide, audio-video cassette, CD-ROM, DVD ed ogni altro tipo di materiale utile alla maggiore diffusione dei diritti degli animali e delle tematiche antispeciste;
  • la stipula di convenzioni a beneficio delle proprie attività con organismi pubblici e/o privati, enti, veterinari, ecc.;
  • l'instaurazione di rapporti di collaborazione con altre organizzazioni aventi finalità affini, allo scopo di scambiare le reciproche esperienze e favorire collegamenti;
  • l'adesione, anche mediante designazione di propri rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni che perseguano scopi analoghi e complementari.

L'Associazione potrà ideare e registrare marchi per la sua individuazione ed a protezione delle iniziative e/o prodotti di sua creazione e vigilare sulla loro tutela. Per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione potrà compiere operazioni di tipo finanziario - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura di conti correnti bancari, anche allo scoperto, conti correnti postali, ecc. - nonché possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni mobili ed immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in generale. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse, tra le quali anche: la gestione dei rifugi, santuari e centri di recupero e qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) siano essi domestici, selvatici ed esotici.

Articolo 4 – Durata
L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 – Soci
Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni, senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, cittadinanza, o altre analoghe limitazioni, che, condividendo gli scopi dell'Associazione, accettano le norme del presente statuto. I soci hanno tutti i medesimi diritti, ma potranno essere classificati in tre distinte categorie:

  • Soci Fondatori: quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;
  • Soci Sostenitori: quelli che per essersi distinti contribuendo finanziariamente o svolgendo attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione; sono nominati tali dal Consiglio Direttivo;
  • Soci Ordinari: quelli che in qualunque momento aderiranno all'Associazione, secondo quanto meglio precisato al successivo articolo 6.

Tutti i soci concorrono, ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità, al raggiungimento dei fini statutari e alla crescita dell'Associazione stessa. Tutte le prestazioni da loro fornite sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri, validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. I soci non possono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini che l'Associazione persegue.

Articolo 6 – Iscrizione e ammissione dei soci
L'iscrizione all'Associazione avviene, a richiesta degli interessati, con il versamento della quota associativa annuale. Tutte le quote sono annuali, non trasmissibili né rivalutabili e la loro quantificazione è rimessa al Consiglio Direttivo. Sul sito internet www.liberazioneanimale.org, importante strumento d'interazione attraverso cui l'Associazione cura i rapporti e diffonde gli ideali associativi, gli scopi e le attività indicati all'art. 3 del presente statuto, è presente un form tramite il quale è possibile iscriversi all'associazione, previa accettazione del presente statuto e dei termini sul trattamento dei dati personali. L'ammissione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del nuovo socio da parte del Consiglio Direttivo, da effettuarsi entro trenta (30) giorni dal versamento della quota associativa annuale, comporta l'obbligo di restituzione della quota stessa. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso del socio.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto di:

  • partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione;
  • intervenire e votare in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie, purchè, alla data in cui si tiene l'assemblea, risultino iscritti all'Associazione da almeno tre mesi;
  • elettorato attivo e passivo alle cariche elettive. Il diritto a proporsi quali candidati all'elezione del Consiglio Direttivo spetta ai soci iscritti all'Associazione da almeno due anni che pratichino la scelta alimentare vegana, quale scelta etica e pratica di vita, e che sostengano attivamente tutte le finalità e gli ideali dell'Associazione stessa;
  • essere informati dei programmi attraverso cui l'Associazione intende attuare i propri scopi e controllarne l'andamento;
  • recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci a:

  • rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione secondo le competenze statutarie;
  • versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
  • svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Articolo 8 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:

  • per recesso comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • automaticamente, per morosità' nel pagamento della quota associativa; si considera moroso il socio che, decorsi tre (3) mesi dalla fine dell'ultimo anno solare per cui la quota annuale è stata versata, non abbia provveduto al pagamento della nuova quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
  • per delibera motivata di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata per iscritto al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria;
  • per morte del socio; in tal caso gli eredi non acquistano alcun diritto nell'ambito associativo.

La perdita della qualità di socio, quali ne siano le cause, non da alcun diritto a pretendere o esigere indennizzi o rimborsi o restituzioni di qualunque tipo , né di vantare pretesa alcuna sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea generale dei soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Collegio dei revisori dei conti (se istituito)

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'associazione è informata a criteri di massima libertà e partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 10 – Partecipazione all'Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale ed è convocata dal Presidente in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può inoltre essere convocata, in seduta sia ordinaria che straordinaria:

  • ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
  • per decisione del Consiglio Direttivo;
  • su richiesta di almeno un terzo dei soci;
  • su richiesta dei revisori contabili, se nominati.

Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea
La convocazione dei soci per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie può avvenire secondo le seguenti modalità alternative:

  • invio, almeno dieci giorni prima della data stabilita, a ciascun socio e a ciascun membro del Consiglio Direttivo, di una e-mail che specifichi data e luogo dell'assemblea e indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno;
  • pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita, sul sito internet dell'Associazione, con indicazione di data e luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo uscente, entro trenta giorni dalla data di decadenza.

Articolo 12 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. E' ammessa la partecipazione dei soci alle riunioni assembleari mediante delega, da conferirsi per iscritto ed esclusivamente ad altro socio. In particolare, il conferimento della delega è soggetto alle seguenti regole:

  • ciascun socio potrà ricevere al massimo una delega;
  • la delega dovrà essere sempre conferita per la singola assemblea e dovrà indicare il nominativo del socio delegato;
  • la delega dovrà essere esibita e trattenuta agli atti dell'assemblea con la firma originale del socio delegante.

Le delibere assembleari, in sede sia ordinaria che straordinaria, sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti (in proprio o mediante delega). Fanno eccezione le delibere relative allo scioglimento, alla liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione, per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Le delibere assunte in conformità del presente statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di assenza di questo dal Vice Presidente, ovvero dal membro del Consiglio Direttivo più anziano tra i presenti. Il verbale assembleare è redatto dal Segretario, o, in sua assenza, da persona scelta tra i presenti dal Presidente ed è consultabile presso la sede sociale.

Articolo 13 – Forma di votazione
Le votazioni avvengono per alzata di mano. Ciascun socio partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione, purchè sia stato versato almeno l'importo corrispondente alla quota associativa annuale.

Articolo 14 – Compiti dell'Assemblea
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in seduta ordinaria:

  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sugli eventuali bilanci preventivi;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo (salvo che per i primi componenti, nominati in sede di atto costitutivo) ed i revisori dei conti;
  • discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in seduta straordinaria:

  • deliberare su fusione o scioglimento dell'Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

E' facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta pervenga al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della data stabilita per la riunione, ottenere l'inclusione di argomenti nei punti all'ordine del giorno dell'assemblea.

Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri nominati tali dall'Assemblea in sede ordinaria, salvo che per i primi componenti, nominati in sede di atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

  • il Presidente, se non nominato dall'Assemblea al momento della nomina del Consiglio Direttivo, salvo che per il primo Presidente, nominato in sede di atto costitutivo;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario;
  • altre cariche ritenute utili.

In caso di dimissioni (scritte e da indirizzarsi al Consiglio Direttivo), decesso, decadenza o esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo (in presenza di gravi motivi o qualora un consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive) si procederà a cooptazione. Ove, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed il Consiglio Direttivo uscente dovrà convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci affinché provveda a nominare i membri del nuovo Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni aventi finalità analoghe o comunque non contrastanti con quelle della presente associazione.

Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso L'assemblea dei soci della gestione dell'Associazione e ha il compito di:

  • convocare l'Assemblea;
  • predisporre il programma annuale di attività, in conformità alle finalità statutarie, da sottoporre all'Assemblea;
  • predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, da sottoporre all'Assemblea;
  • predisporre i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi da sottoporre all'Assemblea;
  • deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
  • dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
  • dare esecuzione alle delibere assembleari;
  • procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo, in caso contrario, i provvedimenti necessari;
  • verificare, in caso di necessità, la permanenza dei requisiti suddetti;
  • deliberare l'eventuale rifiuto delle domande di ammissione dei nuovi soci ovvero l'eventuale espulsione dei soci ammessi;
  • deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad altri enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
  • definire le categorie di soci e stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
  • decidere il trasferimento della sede;
  • tenere il libro soci, il libro verbali e gli altri libri sociali che riterrà opportuni in base al volume dell'attività.

Articolo 17 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per approvare:

  • il bilancio consuntivo
  • l'eventuale bilancio preventivo
  • la relazione annuale sull'attività svolta
  • il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente almeno cinque giorni prima della data stabilita, mediante avviso scritto, da inviarsi per lettera ovvero e-mail, contenente l'indicazione del luogo e della data della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza straordinaria, la convocazione potrà essere validamente effettuata anche senza il rispetto del termine suddetto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano d'età tra quelli presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare a scopo consultivo alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti oggetto di discussione. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, composte da soci e non soci. Il Consiglio Direttivo, a mezzo del Presidente, può attribuire anche a terzi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 18 – Rappresentanza dell'Associazione e poteri del Presidente
Per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione la rappresentanza dell'Associazione spetta disgiuntamente a tutti i membri del Consiglio Direttivo. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione la rappresentanza dell'Associazione spetta al solo Presidente. Il Presidente rappresenta in giudizio l'Associazione. In particolare, il Presidente ha legittimazione attiva e passiva per ogni atto processuale, compresa l'eventuale costituzione dell'Associazione quale parte civile in procedimenti penali. In caso di assenza o impedimento da parte del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Il Presidente può altresì delegare, in via transitoria o permanente, il Vice Presidente e/o uno o più membri del Consiglio Direttivo all'esercizio di poteri di sua competenza esclusiva. Il Presidente, in casi di straordinaria necessità ed urgenza, può adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, sottoponendoli, entro il termine di 20 giorni, alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è organo facoltativo di controllo contabile-amministrativo. La sua istituzione è riservata alla competenza dell'Assemblea dei soci, che lo elegge in seduta ordinaria. Il Collegio sarà comunque istituito qualora l'Associazione versi in una delle condizioni che ne rendano obbligatoria la nomina, ai sensi delle disposizioni di legge in materia.
Se istituito, il Collegio dei Revisori ha il compito di:

  • esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
  • controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
  • controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio da presentare all'assemblea che approva il documento.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea anche tra i non soci, durano in carica tre anni, sono rieleggibili, ed eleggono al loro interno un Presidente. Essi possono partecipare alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo pareri e senza diritto di voto. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Articolo 20 – Il Segretario dell'Associazione
Il Segretario:

  • redige i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
  • attende alla corrispondenza; cura la tenuta del libro soci;
  • invia le convocazioni per le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a carattere finanziario e patrimoniale della stessa. Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Articolo 22 – Entrate dell'Associazione
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  • quote associative annuali, il cui importo unitario è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
  • versamenti volontari dei soci, compresi i versamenti dei soci sostenitori;
  • contributi di imprese e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • somme raccolte in occasione di manifestazioni e/o raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • risarcimenti di danno patrimoniali, sia giudiziali che stragiudiziali;
  • qualsiasi altra somma raccolta in osservanza della legge e in conformità degli scopi associativi.

Articolo 23 – Destinazione degli avanzi di gestione
All'Associazione è vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 24 – Durata del periodo di contribuzione
Le quote associative annuali sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio che recede o che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota associativa annuale per tutto l'anno solare in corso.

Articolo 25 – Diritti dei soci e patrimonio sociale
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale. I versamenti ulteriori al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. Essi non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In particolare, in caso di scioglimento dell'Associazione, morte, recesso o esclusione del socio, non potrà farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. I versamenti al patrimonio sociale non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione a qualsiasi titolo trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né per causa di morte.

Articolo 26 – Bilanci dell'Associazione
L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria. Entro il mese precedente la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea. Il bilancio, con i relativi allegati, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Articolo 27 – Scioglimento e liquidazione dell'Associazione
Qualsiasi decisione di scioglimento dovrà essere presa dall'Assemblea in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio residuo dell'Associazione, quale risulta dalla liquidazione, sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole, che giudicherà con equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in difetto di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Articolo 29 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge 11 agosto 1991 n.266, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali modifiche ed integrazioni, al codice civile e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Foggia, 12/09/2016.