Codice Civile
Titolo VII
Della Comunione
Artt. 1117 - 1139 (Del condominio e degli Edifici)
L''art. 16 della Legge 220 del 2012 aggiunge all''art. 1138 del Codice Civile il seguente comma "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".
Un regolamento condominiale non può, quindi, stabilire limiti ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva. L’unico caso in cui un condomino può vedersi vietata la detenzione di un animale domestico si verifica quando tale divieto è previsto dal contratto di locazione dell’appartamento (il divieto in questo caso ha natura contrattuale).
Titolo II
Della proprietà
Art. 844 (Immissioni)
"Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell''applicare questa norma l''autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso."
Il proprietario di un animale domestico, quindi, è passibile di reclamo da parte degli altri condomini nel caso in cui le immissioni (rumori molesti, odori sgradevoli, ecc.) provenienti dalla sua abitazione provochino insofferenze o generino un malessere che, però, devono essere provate e certificate da un medico o da un ente tecnico apposito.
Titolo IX
Dei fatti illeciti
Art.2052 (Danno cagionato da animali)
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l''ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall''animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.